Articolo aggiuntivo n. 1.04 al ddl C.5273 in riferimento all'articolo 1.

testo emendamento del 20/06/12

   Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  Con effetto dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di ottimizzare le risorse ed evitare duplicazioni di attività, tutte le istituzioni, incardinate presso strutture dell'amministrazione centrale dello Stato e deputate a svolgere attività di formazione per i dipendenti pubblici sono soppresse e le relative funzioni affidate ad un unico ente, denominato «Scuola superiore delle amministrazioni pubbliche».