presentato il 19/06/2012 in Assemblea della Camera da Enrico LA LOGGIA (PdL) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
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testo emendamento del 19/06/12
Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. – (Autorizzazione alla stabilizzazione di vigili del fuoco). – 1. Al fine di consentire, entro il 31 dicembre 2012, l'assunzione di coloro che sono risultati idonei nei concorsi per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono portate ad esaurimento le graduatorie dei vigili del fuoco risultati idonei al concorso pubblico a 184 posti nel profilo professionale di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, nonché al concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, indetto con decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 92, del 20 novembre 2001, nonché al concorso indetto con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Ministero dell'interno 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, è inserito il seguente:
«2-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 2, e per la durata di un triennio a decorrere dal 1o settembre 2012 è autorizzata la stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui i quali alla data della procedura selettiva di cui la comma 3, risultino iscritti negli appositi elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni, abbiano espletato almeno centoventi giorni di servizio anche non continuativi. Il periodo prestato in servizio concorre al raggiungimento del diritto alla pensione, computando i periodi effettivamente prestati come vigile del fuoco discontinuo».
3. Al fine della stabilizzazione di cui al comma 2, il candidato deve superare con esito favorevole una prova selettiva. Le modalità di svolgimento della prova ed i criteri per l'assegnazione del candidato presso i diversi comandi provinciali dei vigili del fuoco sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'interno, previo parere favorevole delle organizzazioni di categoria. Il decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Al comma 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, il secondo periodo è soppresso.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'aumento, a decorrere dal 1o settembre 2012, disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote stabilite dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 300 milioni di euro annui.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.