presentato il 13/06/2012 in XIV Politiche dell'Unione europea del Senato da Gianpiero D'ALIA (UDC-SVP) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 13/06/12
Sostituire i commi 1-bis e 1-ter con i seguenti:
«1-bis). I termini previsti dall'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché tutti i termini processuali sono ridotti, per le cause di risarcimento di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, della metà. Il presidente del collegio può prorogarli fino al termine originario con decreto motivato e solo per eccezionali motivi. La riduzione dei termini non si applica ai termini di comunicazione del procedimento al magistrato, previsti dall'articolo 6, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117;
1-ter). All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: pari al terzo sono sostituite dalle seguenti: pari alla metà;
1-quater). All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988; n. 117, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa.;
1-quinquies). All'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso.».