Sub Emendamento n. 25.11/8 dell'emendamento 25.11 al ddl S.3129 in riferimento all'articolo 25.

testo emendamento del 13/06/12

Al comma 1-bis premettere il seguente:

        «01-bis. Dopo l'articolo 4 della legge 13 aprile 1988 , n. 117, è aggiunto il seguente:

“Art. 4-bis.

(Rinvio pregiudiziale)

        1. Quando l'azione di responsabilità prevista dall'articolo 2 è relativa alla violazione del diritto comunitario o alla mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziaIe ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il giudice adito, a pena di nullità della decisione, rinvia pregiudizialmente la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi del medesimo articolo 267.”».