Proposta di modifica n. 25.15 al ddl S.3129 in riferimento all'articolo 25.

testo emendamento del 06/06/12

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

            a) alla lettera a), capoverso «1.», apportare le seguenti modifiche:

        1. al primo periodo sopprimere le parole: «in violazione manifesta del diritto o» e le parole: «e contro il soggetto riconosciuto colpevole»;

        2. sopprimere il secondo periodo;

            b) sostituire la lettera b) con la seguente:

                «b) il comma 2 è abrogato»;

            c) dopo la lettera b), inserire la seguente:

                «b-bis) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

                “d-bis.) l'interpretazione di norme giuridiche che, anche tenuto conto dell'elaborazione giurisprudenziale, non trova alcuna giustificazione sul piano logico giuridico o configura un grossolano e ingiustificato travisamento del fatto o della prova.”»;

            d) sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

        “3-bis. Ai fini della determinazione dei casi di cui al comma 3, lettera d-bis), deve essere valutato anche il grado di chiarezza e di precisione delle norme violate. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto, in particolare, se non è stato osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se è stata manifestamente ignorata la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea”».