Proposta di modifica n. 25.13 al ddl S.3129 in riferimento all'articolo 25.

testo emendamento del 06/06/12

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

            a) alla lettera a), capoverso «1.», apportare le seguenti modifiche:

        1. al primo periodo sopprimere le parole: «in violazione manifesta del diritto o» e le parole: «e contro il soggetto riconosciuto colpevole»;

        2. sopprimere il secondo periodo;

            b) sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        “2. Salvi i casi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove.”»;

            c) sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

        “3-bis. In ogni caso lo Stato è tenuto al risarcimento dei danni cagionati ai singoli da una violazione manifesta del diritto comunitario derivante dal contenuto di una decisione di ultima istanza.

        3-ter. Ai fini della determinazione dei casi di violazione manifesta del diritto comunitario ai sensi del comma 3-bis, deve essere valutato se il giudice ha tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia con particolare riferimento anche al grado di chiarezza e di precisione delle norme violate, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o l'inescusabilità dell'errore di diritto. Si deve altresì tener conto se il giudice non ha osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se ha ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.”».