presentato il 06/06/2012 in XIV Politiche dell'Unione europea del Senato da Gianpiero D'ALIA (UDC-SVP) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 06/06/12
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la rubrica è sostituita dalla seguente: Responsabilità dello Stato per attività giudizi aria del magistrato»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) al comma 2, prima delle parole: «Nell'esercizio delle funzioni giudiziarie» sono aggiunte le parole: «Salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis,»;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) la grave e manifesta violazione della legge e del diritto comunitario determinata da negligenza inescusabile»;
d) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«d-bis. Ai fini della determinazione della grave e manifesta violazione della legge e del diritto comunitario, ai sensi del comma 3, lettera a), deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti i principali elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, facendo riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea si deve tenere conto della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudizi aIe ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.»«;
e) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis) I termini previsti dall'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nonché tutti i termini processuali sono ridotti, per le cause di risarcimento di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, della metà. Il presidente del collegio può prorogarli fino al termine originario con decreto motivato e solo per eccezionali motivi. La riduzione dei termini non si applica ai termini di comunicazione del procedimento al magistrato, previsti dall'articolo 6, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117.»;
«1-ter) All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
1-bis. Il mancato esercizio dell'azione di rivalsa, di cui al comma 1, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento, di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di rivalsa.;
«1-quater) All'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
3. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di cui al comma 2, comporta responsabilità contabile. Ai fini dell'accertamento di tale responsabilità, entro il 31 gennaio di ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento dei danni per fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione di regresso.».