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Proposta di modifica n. 25.10 al ddl S.3129 in riferimento all'articolo 25.

testo emendamento del 06/06/12

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 25. — (Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117). — 1. Dopo l'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, è inserito il seguente:

“Art. 2-bis.

(Responsabilità per violazione del diritto dell'Unione europea)

        1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di una violazione del diritto dell'Unione europea imputabile ad una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento del danno.

        2. La responsabilità speciale di cui al precedente comma è subordinata alle condizioni seguenti:

            a) la norma violata è preordinata a conferire diritti ai singoli;

            b) la violazione è grave e manifesta;

            c) esiste un nesso causale diretto tra la violazione e il danno subito dai soggetti lesi.

        3. Ai fini della qualificazione della violazione come grave e manifesta dovrà, in particolare, tenersi conto del grado di chiarezza e precisione della norma violata, del carattere intenzionale della violazione, della scusabilità o ignorabilità dell'errore di diritto, della posizione eventualmente adottata da un'istituzione dell'Unione europea, dell'aver ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia, dell'inosservanza da parte deIl'organo giurisdizionale di ultimo grado dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

        4. L'attività di interpretazione delle nonne di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove non esclude la responsabilità se ricorrono le condizioni dì cui ai commi precedenti”;

        2. L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato;

        3. L'articolo 6 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è sostituito dal seguente:

        “Art. 6. – (Litisconsorzio necessario). – 1. L'azione di risarcimento deve essere promossa, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile, anche nei confronti del magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio.

        2. La decisione pronunciata nel giudizio promosso contro lo Stato fa stato nel giudizio di rivalsa. Non fa stato nel procedimento disciplinare.”.

        4. Al comma 1 dell'articolo 7 le parole: “entro un anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro due anni” e le parole: “stipulato dopo la dichiarazione di ammissibilità di cui all'articolo 5,” sono soppresse.

        5. Al comma 3 dell'articolo 8 le parole: “una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio” sono sostituite dalle seguenti: “una somma pari ai due terzi di una annualità dello stipendio”».