Proposta di modifica n. 1.23 al ddl C.5203 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 05/06/12

  Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere in fine i seguenti periodi: Per i gruppi operativi della Protezione civile non sono dovuti i pagamenti per concessioni d'uso della frequenza per radiocomunicazioni, e comunque pagamento di contributi per l'esercizio delle medesime. A copertura delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede con le risorse di cui al comma 5-bis, dell'articolo 3 del presente decreto.

  Conseguentemente all'articolo 3 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
  5-bis. il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto dell'importo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.