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Articolo premissivo n. 07.1 al ddl S.3284 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 31/05/12

All'articolo 7, premettere il seguente:

«Art. 07.

           1. In attuazione delle disposizioni di revisione integrale della spesa pubblica, di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l''Anagrafe unica'' delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla ''Anagrafe unica'', e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

        2. A decorrere dal 1º gennaio 2013, è istituito un Sistema unico di codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 1, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'ltalia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

        3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le modalità operative per la istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema unico di codifica di cui ai commi 1 e 2, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla conversione del presente decreto-legge».