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Proposta di modifica n. 5.21 al ddl S.3284 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 31/05/12

Al comma 5, lettera a), dopo la parola: «procedure» aggiungere le seguenti: «ove non concluse».

        Conseguentemente, alla fine del medesimo comma aggiungere il seguente periodo: «Per i contratti relativi all'acquisto di beni e servizi già stipulati, le amministrazioni interessate, su proposta del commissario, in presenza di un divario tra il livello di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, e quello effettivamente praticato superiore al 10 per cento, comunicano al terzo contraente la riduzione del costo per gli acquisti e le prestazioni ancora da eseguire e, in mancanza di adesione da comunicare da parte del terzo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della proposta di riduzione, la risoluzione del contratto senza oneri per l'amministrazione contraente.».