Articolo aggiuntivo n. 4.01 ai ddl C.38 , C.265 , C.5118 in riferimento all'articolo 4.
  • status: Inammissibile

testo emendamento del 23/05/12

  Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.