Proposta di modifica n. 5.3 ai ddl C.4826 , C.4953 , C.4954 , C.4985 , C.5032 , C.5063 , C.5098 , C.5114 , C.5123 , C.5127 , C.5134 , C.5136 , C.5138 , C.5142 , C.5144 , C.5147 , C.5176 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 23/05/12

  Sostituirlo con i seguenti:
  Art. 5. – (Credito d'imposta per contributi volontari in denaro a favore di movimenti e partiti politici) – 1. In sostituzione del rimborso abolito ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, ai cittadini italiani che erogano contributi volontari in denaro in favore di movimenti e partiti politici è riconosciuto, a decorrere dal periodo d'imposta corrente al momento della data di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo stesso, fino ad un importo massimo di 5.000 euro per ciascun periodo di imposta.
  2. Il versamento del contributo non costituisce operazione effettuata nell'esercizio di impresa commerciale.
  3. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, dal giorno successivo alla data del versamento del contributo. Esso non è cedibile a qualunque titolo e non concorre alla formazione del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. I contribuenti i cui redditi siano soggetti alla ritenuta alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono chiedere che il credito d'imposta sia computato in diminuzione delle ritenute operate nei loro confronti dai soggetti tenuti all'effettuazione della ritenuta, fino a concorrenza del credito stesso. Ai contributi per i quali è concesso il credito d'imposta non si applica l'articolo 15, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  4. Per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1, il versamento dei contributi deve essere eseguito su un conto corrente bancario o postale esclusivamente dedicato alla raccolta dei contributi medesimi, espressamente indicato dal movimento o partito politico beneficiario e da questo preventivamente comunicato all'Agenzia delle Entrate.
  5. La banca, a fronte del versamento del contributo, rilascia al soggetto erogante oltre a quanto richiesto dalle vigenti procedure in relazione all'esecuzione dell'operazione bancaria, una dichiarazione in duplice copia attestante l'avvenuto versamento, con indicazione della persona fisica che Io ha eseguito, dell'importo e della data del versamento medesimo, senza necessità di indicare il partito o movimento politico beneficiario del contributo medesimo. Tale dichiarazione, denominata «buono d'imposta», costituisce titolo idoneo per fruire del credito d'imposta di cui al comma 1.
  6. Il movimento o partito politico beneficiario del contributo è tenuto a dare evidenza in apposito rendiconto annuale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, delle somme ricevute mediante i versamenti certificati ai sensi della presente legge.
  7. L'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è abrogato.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  Art. 5-bis.(Disposizioni finanziarie) – 1. Dall'attuazione dell'articolo 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per lo svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Ministro dell'interno utilizza le dotazioni umane, finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti della presente legge e riferisce al Parlamento entro il 30 giugno di ogni anno.
  3. Qualora il totale dei contributi volontari di cui all'articolo 5 rilevato nell'anno precedente alla relazione di cui al comma 2 del presente articolo ecceda il prodotto dello 0,01 per cento del prodotto interno lordo pro capite dello stesso anno per il numero dei votanti alle ultime consultazioni elettorali per la Camera dei deputati il credito d'imposta di cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto in proporzione a partire dall'esercizio successivo.