Sub Emendamento n. 0.2.0500.2 ai ddl C.4826 , C.4953 , C.4954 , C.4985 , C.5032 , C.5063 , C.5098 , C.5114 , C.5123 , C.5127 , C.5134 , C.5136 , C.5138 , C.5142 , C.5144 , C.5147 , C.5176 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 23/05/12

  All'emendamento 2.0500 (nuova formulazione) della Commissione, capoverso Art. 2-bis, comma 1, sostituire le parole: rimborsi elettorali e dei contributi a titolo di per il cofinanziamento dell'attività politica con le seguenti: finanziamenti pubblici a titolo dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente:
Richiesta dei finanziamenti pubblici a titolo dei rimborsi elettorali e dei contributi per il cofinanziamento dell'attività politica;
   sostituire il capoverso Art. 2-
ter con il seguente:
  Art. 2-ter. – (Ripartizione dei finanziamenti pubblici a titolo dei rimborsi elettorali e dei contributi tra partiti e movimenti politici facenti parte di aggregazioni). – 1. Nella richiesta dei rimborsi elettorali di cui all'articolo 2-bis, i partiti e movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato una lista comune di candidati possono domandare, a pena di decadenza entro il termine di cui al medesimo articolo 2-bis, comma 1, che i rimborsi delle spese elettorali siano attribuiti in base a quote da essi specificamente predeterminate. I partiti e movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.
    2. In mancanza di specifica comunicazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, i rimborsi delle spese elettorali sono attribuiti in quote uguali a tutti i partiti e movimenti politici che hanno depositato congiuntamente il contrassegno e presentato la lista comune di candidati. I partiti e movimenti politici aventi diritto possono disporre anche disgiuntamente del credito oggetto di tali quote.