presentato il 22/05/2012 in I Affari Costituzionali del Senato da Rossana Lidia BOLDI (Lega)
status: Approvato
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testo emendamento del 22/05/12
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
"5-bis. Al fine del funzionamento del CIAE, la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche europee può avvalersi, entro un contingente massimo di venti unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nell'ambito del predetto contingente, il numero delle unità di personale è stabilito entro il 31 gennaio di ogni anno nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
5-ter. Nei limiti di un contingente massimo di sei unità, la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche europee può avvalersi di personale delle regioni o delle province autonome appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, secondo criteri da definire d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri o con il Ministro per gli affari europei. Il personale assegnato conserva lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza e rimane a carico della stessa.
5-quater. Per lo svolgimento delle attività istruttorie e di sostegno al funzionamento del CIAE e del Comitato tecnico di valutazione, di cui all'articolo 16, nell'ambito Dipartimento per le politiche europee è individuato l'ufficio di Segreteria del CIAE."
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 17 e all'articolo 16, commi 1, 4 e 5, sostituire le parole: "all'articolo 17", con le seguenti: "all'articolo 2, comma 5-quater".