presentato il 22/05/2012 in XIV Politiche dell'Unione europea del Senato da Giacomo SANTINI (PdL)
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testo emendamento del 22/05/12
Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2011»,
premesso che:
la direttiva 2011/36/UE reca norme relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di tratta di esseri umani, nonché disposizioni volte a rafforzare la prevenzione di tale reato e la protezione delle vittime;
l'articolo 2 della citata direttiva, al paragrafo 1 stabilisce che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché siano punibili, in presenza di dolo, il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento;
sotto il profilo procedurale, l'articolo 8 della direttiva prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali alle vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2;
gli articoli 13-16 recano disposizioni specifiche riguardano l'assistenza, il sostegno e la tutela dei minori;
l'articolo 1 del disegno di legge in oggetto, al comma 1, stabilisce che il governo è delegato ad adottare, entro il termine di 2 mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive contenute negli Allegati A e B annessi alla legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive medesime;
il termine entro il quale gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva è il 6 aprile 2013,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere che, nella predisposizione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 del disegno di legge comunitaria 2011, nel recepire la direttiva 2011/36/UE del Parlamento e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, siano considerati anche i seguenti: a) prevedere una clausola di salvaguardia che stabilisca che nell'applicazione del decreto di trasposizione nessuna disposizione possa pregiudicare i diritti, gli obblighi e le responsabilità dello Stato e degli individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati e il principio di non refoulement; b) prevedere misure che facilitino il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela; c) definire meccanismi affinché i minori non accompagnati, vittime di tratta, siano prontamente identificati, se strettamente necessario anche attraverso una procedura di determinazione dell'età multi disciplinare, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate; siano adeguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale; sia considerato come criterio preminente, in ogni decisione adottata nei loro confronti, il superiore interesse del minore determinato con adeguata procedura; d) prevedere che la definizione di «persone vulnerabili» tenga conto di aspetti quali l'età, il genere, le condizioni di salute, le disabilità, anche mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale e altre forme di violenza di genere; e) prevedere percorsi di formazione per i pubblici ufficiali che possano venire in contatto con vittime o potenziali vittime di tratta su questioni inerenti alla tratta di esseri umani ed alla protezione internazionale.