Articolo aggiuntivo n. 25.0.8 al ddl S.3129 in riferimento all'articolo 25.

testo emendamento del 22/05/12

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis,

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI)

        1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la proezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, il Governo è tenuto a seguire oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti:

            a) prevedere una clausola di salvaguardia che stabilisca che nell'applicazione del decreto di trasposizione nessuna disposizione possa pregiudicare i diritti, gli obblighi e le responsabilità dello Stato e degli individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati e il principio di non refoulement;

            b) prevedere misure che facilitino il coordinamento tra le istituzioni che si occupano di tutela e assistenza alle vittime di tratta e quelle che hanno competenza sull'asilo, determinando meccanismi di rinvio, qualora necessario, tra i due sistemi di tutela;

            c) definire meccanismi affinché i minori non accompagnati, vittime di tratta, siano prontamente identificati, se strettamente necessario anche attraverso una procedura di determinazione dell'età multidisciplinare, condotta da personale specializzato e secondo procedure appropriate; siano deguatamente informati sui loro diritti, incluso l'eventuale accesso alla procedura di determinazione della protezione internazionale; sia considerato come criterio preminente, in ogni decisione adottata nei loro confronti, il superiore interesse del minore determinato con adeguata procedura;

            d) prevedere che la definizione di "persone vulnerabili" tenga conto di aspetti quali l'età, il genere, le condizioni di salute, le disabilità, anche mentali, la condizione di vittima di tortura, stupro o altre forme di violenza sessuale e altre forme di violenza di genere;

            e) prevedere percorsi di formazione per i pubblici ufficiali che possano venire in contatto con vittime o potenziali vittime di tratta su questioni inerenti alla tratta di esseri umani ed alla protezione internazionale».