Sub Emendamento n. 0.9.500.94 ai ddl C.3380 , C.3850 , C.4382 , C.4434 , C.4501 , C.4516 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 08/05/12

All'articolo 9-bis, al comma 1 dell'articolo 2635 del codice civile, sopprimere le parole: cagionando nocumento alla società.

Conseguentemente:
al comma 1 dell'articolo 2635 del codice civile, le parole: da uno a tre anni sono sostituite con le parole: da uno a quattro anni e con la multa da mille a diecimila euro;
al comma 2 dell'articolo 2635 del codice civile, le parole: Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi sono sostituite con le parole: Si applicano le pene previste dal comma 1;
dopo il comma 2 dell'articolo 2635 del codice civile, è aggiunto il seguente comma:
2-bis. Se i fatti previsti dai commi 1 e 2 cagionano, un danno alla società, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.