Sub Emendamento n. 0.9.500.97 ai ddl C.3380 , C.3850 , C.4382 , C.4434 , C.4501 , C.4516 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 08/05/12

All'articolo 9, dopo la lettera r) inserire la seguente:
r-bis) al Libro II, Titolo V, l'articolo 416-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene, o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati».