Sub Emendamento n. 0.9.500.91 ai ddl C.3380 , C.3850 , C.4382 , C.4434 , C.4501 , C.4516 in riferimento all'articolo 9.

testo emendamento del 08/05/12

All'articolo 9, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 317-bis. - (Pene accessorie). - 1. La condanna per i reati di cui all'articolo 317 importa sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2. Alla condanna per i reati di cui agli articoli 319 e 319-ter consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici salvo che, per circostanze attenuanti, venga inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni. In tal caso, la condanna importa l'interdizione temporanea».