Sub Emendamento n. 0.9.500.106 ai ddl C.3380 , C.3850 , C.4382 , C.4434 , C.4501 , C.4516 in riferimento all'articolo 9.
  • presentato il 08/05/2012 in I Affari costituzionali della Camera da Lorenzo RIA (UDC) e altri

testo emendamento del 08/05/12

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente:
«Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni se non informa dei fatti l'Autorità giudiziaria o altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferirne».