Questione pregiudiziale n. QP1 al ddl S.3221
  • status: Respinto

testo emendamento del 02/05/12

Il Senato,

        premesso che:

            il Governo con l'utilizzo della normativa d'urgenza ha varato tra lo scorso mese di dicembre e la fine di gennaio un processo di stabilizzazione finanziaria e di liberalizzazione di alcuni settori rilevanti dell'economia del nostro Paese, operando ai limiti del rispetto delle garanzie costituzionali e generando evidenti criticità;

            il presente decreto-legge sia nel merito che nelle modalità di adozione è manifestatamente incostituzionale;

            il Governo è intervenuto con il decreto-legge in esame modificando disposizioni aggiunte con emendamenti parlamentari in sede di conversione dei decreti-legge n. 201 del 2011 e il n. 1 del 2012. Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 1, novellando l'articolo 27-bis del decreto-legge n. 1 del 2012, come convertito in legge, limita la nullità delle clausole dei contratti bancari che prevedono commissioni a favore degli istituti di credito alle sole ipotesi di violazione dell'articolo 117-bis del testo unico in materia bancaria, con l'intento di evitare una penalizzazione delle banche italiane e le relative ricadute sul mercato. lnoltre, introduce e disciplina il nuovo «Osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese», con l'obiettivo di attivare interventi contro l'ingiustificata restrizione creditizia ai danni del sistema imprenditoriale, nel medesimo intento di promuovere l'accesso al credito, che connota l'articolo novellato. Il comma 2 interviene sul decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito in legge (articolo 23-bis), per chiarire che gli effetti previdenziali derivanti dalla misura diretta a fissare un limite massimo per gli emolumenti retributivi nel pubblico impiego, operano, con riferimento alle anzianità contributive maturate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa il trattamento onnicomprensivo, con riguardo ai soggetti che alla data del 22 dicembre scorso abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, non siano titolari di altro trattamento pensionistico e percepiscano un trattamento imponibile superiore alla soglia prevista, purché continuino, fino al momento dell'accesso al pensionamento, a svolgere le funzioni che ricoprivano alla data citata del 22 dicembre;

            il Governo al fine di evitare, che le disposizioni introdotte durante l'esame parlamentare della legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012, in merito alla nullità delle clausole inserite nei contratti bancari che prevedano commissioni a favore delle banche, producesse i suoi effetti, anche soltanto per un giorno, ha deciso di pubblicare nella stessa Gazzetta Ufficiale sia la legge di conversione del decreto-legge originario sia il decreto-legge correttivo, violando in questo modo il rispetto del principio cronologico delle fonti del diritto (lex posterior derogat priori);

            in Commissione affari costituzionali, nel dibattito intercorso durante l'esame dei presupposti di costituzionalità, è emerso, con chiarezza, come la procedura della contemporaneità nell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 1 del 2012 e del decreto correttivo, sia stata una vera e propria forzatura dell'Esecutivo, dettata unicamente da una logica di tutela degli interessi degli istituti bancari;

            il Presidente della Repubblica, nell'atto di promulgazione della legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, cosiddetto liberalizzazioni, aveva ribadito nuovamente come sia fondamentale nell'utilizzo della normativa d'urgenza il rispetto dei presupposti costituzionali;

            le generiche affermazioni contenute nella Relazione del Governo, non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento composto da disposizioni prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

            è innegabile che il Governo in questa fase stia abusando dello strumento della normativa d'urgenza facendo venir meno il presupposto principale dell'eccezionalità del ricorso al decreto-legge quale deroga al principio di rappresentatività, sottraendo, di fatto, al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa;

            il Governo Monti prosegue a legiferare sulla spinta di un'urgenza dichiarata in materie che meriterebbero maggiore approfondimento, approfondimento che viene compresso e addirittura negato anche in sede di conversione in legge dei decreti sempre più numerosi;

            il provvedimento intervenendo su materie in alcun modo assimilabili (disciplina normativa sulle clausole bancarie e trattamento previdenziale di dipendenti pubblici), presenta un contenuto eterogeneo;

            l'eterogeneità di contenuto del presente decreto-legge contrasta apertamente con i contenuti dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di diretta attuazione costituzionale dell'articolo 77 della Costituzione. In base alla citata disposizione, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente aI titolo;

            è necessario evidenziare, inoltre, che le disposizioni di cui al comma 2, non recano alcuna copertura finanziaria, pur disponendo un beneficio in favore di alcuni soggetti. Infatti, per i soggetti individuati dalla disposizione di cui al comma 2 sembrerebbe conservato integro il regime retributivo. Tale disposizione appare anche palesemente in contrasto con il principio di cui all'articolo 2 della Costituzione in merito alla pari dignità sociale e uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge anche alla luce di alcune sentenze della Corte costituzionale, le quali hanno dichiarato illegittime alcune norme che impedivano, nei sistemi pensionistici di tipo retributivo, il computo della base di calcolo secondo trattamenti più elevati percepiti nella propria vita lavorativa;

            si segnala in conclusione che l'operato del Governo appare in contrasto con un ordine del giorno approvato dal Senato cha ha impegnato il Governo a trattare unitariamente le situazioni previdenziali anomale determinatesi a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge cosiddetto «salva Italia»;

        delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3221 di conversione del decreto-legge.