Proposta di modifica n. 57.14 al ddl S.3249 in riferimento all'articolo 57.

testo emendamento del 26/04/12

Dopo il comma 1, aggiungere in fine il seguente:

        «1-bis. Tenuto conto della esigenza di razionalizzare il sistema di tutela assicurativa per i lavoratori esposti ai rischi di infortuni e malattie professionali anche per gli aspetti integrativi delle prestazioni indennitarie di base ed in attesa di procedere al compiuto riordino della normativa in materia, di cui al Testo unico n. 1124 del 1965 e successive modifiche ed integrazioni, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro nove mesi dalla data di approvazione della presente legge, un decreto avente forza di legge ispirandosi – senza oneri aggiuntivi per il Bilancio dello Stato – ai seguenti principi:

            a) ricondurre tutte le provvidenze oggi previste dal Testo unico n. 1124 e da successive normative istitutive di Fondi per l'erogazione di prestazioni a soggetti invalidi del lavoro e loro superstiti in un unico contesto nell'ambito della normativa generali vigente in materia di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

            b) riconsiderare la funzione di ciascuno dei trattamenti ivi considerati al fine di pervenire ad un nuovo assetto degli interventi integrativi dell'assicurazione finalizzati alla erogazione di servizi conformi alle specifiche esigenze degli interessati, con previsione contestuale di modalità di verifica puntuale della efficacia degli interventi stessi;

            c) raccordare, senza soluzione di continuità, detti trattamenti con gli interventi sanitari e di sostegno economico dell'Istituto al fine di valorizzare la funzione di presa in carico del lavoratore vittima di infortunio e malattia professionale, espressa dalle professionalità dell'Istituto e di organismi rappresentativi della categoria chiamati a collaborare per detta valorizzazione in ragione della loro maggiore rappresentatività;

            d) disciplinare la riconduzione nell'ambito della normativa generale del Fondo superstiti e del Fondo amianto, ferme restando, se del caso, le modalità di finanziamento e di gestione attualmente;

            e) prevedere il mantenimento ad personam delle prestazioni erogate a invalidi del lavoro in base alla normativa vigente all'atto della entrata in vigore del decreto salvi gli effetti di specifiche norme che ne condizionino la fruizione;

            f) prevedere, per riequilibrare il trattamento degli invalidi del lavoro ai fini dell'assunzione obbligatoria, che il grado minimo di invalidità dante titolo sia ridotto al 26 per cento, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 246 del 2006 nel rimodulare i gradi di invalidità per il diritto a prestazioni alle più restrittive tabelle allegate al Testo unico n. 1124 del 1965;

            g) disciplinare, in particolare, le modalità con le quali INAIL – sulla base delle esperienze gestionali maturate per la prevenzione – possa gestire forme di incentivazione e sostegno economico-professionale per le imprese, e per gli interessati, al fine di agevolare il rientro dell'infortunato od invalido nell'occupazione di provenienza o altra confacente, grazie a adeguamenti ambientali o percorsi di aggiomamento/adeguamento professionali da fruire prima del reingresso in azienda o in attualità di servizio;

            h) prevedere, per l'obiettivo di cui alla precedente lettera g), che l'INAIL promuova – tramite un Comitato di gestione cui partecipino rappresentanti delle parti sociali e dell'associazione di invalidi del lavoro maggiormente rappresentativa, specifici percorsi di sostegno formativo e assistenziale per il rientro in azienda dei lavoratori infortunati, da finanziare con una quota parte del contributo versato all'INPS dalle imprese per il finanziamento dei fondi paritetici per la formazione continua di cui alla legge n. 388 del 2000 e successive modifiche e integrazioni».