presentato il 26/04/2012 in XI Lavoro, previdenza sociale del Senato da Carmelo MORRA (PdL) e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 26/04/12
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 42. - (Istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali). 1. Al fine di assicurare la definizione, entro l'anno 2014, di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative al livello nazionale stipulano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, accordi collettivi o contratti collettivi nazionali di categoria aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.
2. Gli accordi e contratti collettivi di cui al comma 1 determinano l'ambito di applicazione del fondo, con riferimento al settore di attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di ampiezza dei datori di lavoro, nonché le aliquote di contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura di due terzi ed un terzo. L'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria non può in ogni caso essere inferiore allo 0,20 per cento.
3. Le risorse raccolte in attuazione del precedente comma sono utilizzate per il finanziamento di prestazioni di integrazione del reddito in caso di sospensioni lavorative determinate da contrazione o sospensione dell'attività produttiva, definite con decreto del Ministro del lavoro che recepisce gli accordi e contratti collettivi di cui al comma 1.
4. Dall'obbligo della contribuzione introdotta dal precedente comma 2 sono escluse le imprese che contribuiscono in misura almeno equivalente ad enti bilaterali istituiti da accordi interconfederali ovvero da contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
5. Gli accordi ed i contratti di cui al comma 1 possono prevedere che nel fondo di solidarietà confluisca anche una quota del contributo previsto per l'eventuale Fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed avente come scopo l'erogazione di forme di integrazione del reddito in caso di sospensione dal lavoro per contrazione o sospesione dell'attività per ragioni aziendali.
6. L'indennità di cui all'art. 22 della presente legge è riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 23 e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo l0 del decreto legislativo l0 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ovvero a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui al comma primo del presente articolo. La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate annue di indennità. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale».