Articolo aggiuntivo n. 38.0.1 al ddl S.3249 in riferimento all'articolo 38.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 26/04/12

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Aliquota di finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni per gli operai dipendenti da aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini)

        1. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la CIG ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti.».