Proposta di modifica n. 13.24 al ddl S.3249 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 26/04/12

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        «7-bis. Il licenziamento intimato all'esito del procedimento disciplinare di cui all'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, oppure all'esito del procedimento di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dal quarto comma di questo articolo, produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva».