Proposta di modifica n. 13.22 al ddl S.3249 in riferimento all'articolo 13.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 26/04/12

Al comma 4, capoverso «Art. 7.», comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di esito negativo della conciliazione, il licenziamento è efficace dal momento in cui il datore di lavoro ha dato avvio alla procedura di cui al quarto comma».