presentato il 26/04/2012 in XI Lavoro, previdenza sociale del Senato da Giorgio ROILO (PD) e altri 16 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 26/04/12
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 70», sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Nell'ambito di attività agricole di carattere stagionale, le prestazioni di cui al comma 1 possono essere rese esclusivamente da pensionati, da casalinghe, da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, e da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».