Proposta di modifica n. 10.12 al ddl S.3249 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Ritirato
argomenti:  

testo emendamento del 26/04/12

Dopo il comma 3 ggiungere il seguente:

        «3-bis. I contratti di associazione in partecipazione stipulati prima della entrata in vigore della presente legge, anche ove non sussistano i requisiti di cui all'articolo 2549 del codice civile., comma 1, come modificato dai commi che precedono, mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi, comunque non superiori al 31 dicembre 2014, di efficacia delle associazioni in partecipazione stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di cui alla presente legge, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale».