Proposta di modifica n. 10.2 al ddl S.3249 in riferimento all'articolo 10.
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testo emendamento del 26/04/12

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

        «1. All'articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Qualora il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salva prova contraria vertente sia sull'effettiva sussistenza del rischio economico a carico dell'associato che sulla consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile''.

        2. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva sussistenza del rischio economico a carico dell'associato, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si considerano di lavoro subordinato a tempo indeterminato».