presentato il 26/04/2012 in XI Lavoro, previdenza sociale del Senato da Carmelo MORRA (PdL) e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
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testo emendamento del 26/04/12
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. All'articolo 2549 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Qualora il conferimento dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti, con l'unica eccezione in cui gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione del divieto di cui al presente comma, il rapporto con tutti gli associati si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato, salva prova contraria vertente sia sull'effettiva sussistenza del rischio economico a carico dell'associato che sulla consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile''.
2. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva sussistenza del rischio economico a carico dell'associato, ovvero senza consegna del rendiconto previsto dall'articolo 2552 del codice civile, si considerano di lavoro subordinato a tempo indeterminato».