Proposta di modifica n. 9.61 al ddl S.3249 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 26/04/12

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui all'Allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono eseguire, ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, esclusivamente lavori di completamento di edifici e di loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi, interventi di manutenzione ordinaria, nonché lavori di finitura compresi nelle categorie di opere specializzate OS 2-A, OS6, limitatamente ai rivestimenti e alla pavimentazione, OS7, OS8, OS25 individuate dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».