presentato il 26/04/2012 in XI Lavoro, previdenza sociale del Senato da Carmelo MORRA (PdL) e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
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testo emendamento del 26/04/12
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. I soggetti che esercitano le attività di cui all'Allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono eseguire, ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, esclusivamente lavori di completamento di edifici e di loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi, interventi di manutenzione ordinaria, nonché lavori di finitura compresi nelle categorie di opere specializzate OS 2-A, OS6, limitatamente ai rivestimenti e alla pavimentazione, OS7, OS8, OS25 individuate dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207».