Proposta di modifica n. 9.41 al ddl S.3249 in riferimento all'articolo 9.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 26/04/12

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. La disposizione di cui alla prima parte del primo periodo del comma 3 dell'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'esclusione dal campo di applicazione del capo I del titolo VII del medesimo decreto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative il cui contenuto sia riconducibile anche indirettamente alle attività professionali intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.».