Proposta di modifica n. 8.30 al ddl S.3249 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 26/04/12

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

        «d) il comma 2 dell'articolo 67 è sostituito dal seguente:

        ''2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine anche qualora siano emersi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. La clausola specificante le ipotesi di inidoneità professionale deve essere prevista all'interno di accordi o contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in alternativa, certificata ai sensi del Titolo VllI, Capo I. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro''».