presentato il 26/04/2012 in XI Lavoro, previdenza sociale del Senato da Carmelo MORRA (PdL) e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 26/04/12
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) il comma 1 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:
''1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409 n. 3, del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale devono individuare, all'interno degli accordi interconfederali, le attività che potranno essere svolte nella modalità a progetto solo ove i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I. In assenza degli accordi interconfederali di cui al precedente periodo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emette un proprio decreto, fatta salva la possibilità di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successive accordi interconfederali''».