presentato il 26/04/2012 in XI Lavoro, previdenza sociale del Senato da Carmelo MORRA (PdL) e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
Vedi anche ...
testo emendamento del 26/04/12
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 34, il comma 2 è abrogato;
b) all'articolo 35 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''3-bis. Prima dell'inizio della prestazione lavorativa il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate modalità semplificate di comunicazione. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da cento a trecento euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata per almeno tre volte nell'arco di sei mesi, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata per almeno cinque volte nell'arco di sei mesi, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta''».