presentato il 26/04/2012 in XI Lavoro, previdenza sociale del Senato da Cristina DE LUCA (ApI-FLI) e altri 5 cofirmatari ... [ apri ]
status: Ritirato
Vedi anche ...
testo emendamento del 26/04/12
Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
«b-bis) il comma 2 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:
''2. Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo determinato si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e seguenti. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 3, 4, 4-quater e seguenti non si applicano altresì con riferimento all'utilizzatore rispetto ai diversi periodi di missione che coinvolgano il medesimo lavoratore. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore''».