Questione pregiudiziale n. QP1 al ddl S.3184-B
  • status: Respinto

testo emendamento del 23/04/12

Il Senato,

        premesso che:

            il Governo nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, giustifica l'utilizzo della normativa d'urgenza adducendo la necessità di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e con l'obiettivo di rendere più efficace ed efficiente le procedure di accertamento;

            le generiche affermazioni contenute nella Relazione del Governo, non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento composto da disposizioni prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

            è innegabile che il Governo in questa fase stia abusando dello strumento della normativa d'urgenza facendo venir meno il presupposto principale dell'eccezionalità del ricorso al decreto-legge quale deroga al principio di rappresentatività, sottraendo, di fatto, al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa;

            il Governo Monti prosegue a legiferare sulla spinta di un'urgenza dichiarata in materie che meriterebbero maggiore approfondimento, approfondimento che viene compresso e addirittura negato anche in sede di conversione in legge dei decreti sempre più numerosi;

            l'eterogeneità dì contenuto del presente decreto-legge contrasta apertamente con i contenuti dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di diretta attuazione costituzionale dell'articolo 77 della Costituzione. In base alla citata disposizione, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge in esame, invece, accomuna una serie di disposizioni che incidono in modo rilevante sui più disparati settori economici pubblici e privati;

            l'iter del provvedimento tra Senato e Camera è stato caratterizzato dall'approvazione di emendamenti sovente completamente sostitutivi dei rispettivi articoli del decreto. Tale procedura conseguentemente, nei fatti produce effetti palesemente incostituzionali alla luce di quanto sancito dalla Corte costituzionale con la recente sentenza n. 22 del 2012 depositata il 16 febbraio 2012, che ha sancito che il procedimento di conversione si imbatte nel vincolo costituzionale dell'omogeneità delle modificazioni apportate dal Parlamento, rispetto al testo del decreto-legge. Lo stesso Presidente della Repubblica, a seguito della pronuncia costituzionale succitata, ha ritenuto di ammonire attraverso comunicazione ufficiale i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati affinché si uniformassero nella programmazione e svolgimento dei lavori delle Commissioni di merito e dell'Aula a quanto chiaramente sancito dalla Consulta;

            entrando nel merito del decreto-legge e delle disposizioni introdotte con modifiche durante l'iter del presente disegno di legge di conversione, si segnala come le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 24 e 24-bis, in merito all'introduzione di apposite deroghe volte a superare i limiti alle assunzioni per l'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza, siano palesemente non omogenee rispetto alle finalità del presente decreto e procedano in una direzione divergente rispetto alla ratio del provvedimento, orientata a una complessiva riduzione del deficit pubblico. Inoltre si evidenzia come una disposizione identica fosse stata proposta sotto forma di emendamento al decreto-legge proroga termini e considerata dagli uffici di presidenza del Senato improponibile;

            è evidente la mancanza di rispetto istituzionale del ruolo del Parlamento da parte del Governo che ripropone nel presente decreto-legge un'analoga disposizione (articolo 12, comma 8, risorse per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra), contenuta nel testo del decreto-legge n. 2 del 2012, in materia ambientale, ma soppressa dal Senato in sede di esame del disegno dì legge di conversione del decreto ambientale;

            infine, in occasione di quest'ultimo passaggio parlamentare, va stigmatizzato il metodo dì organizzazione dei lavori che sta fortemente ostacolando il corredo svolgimento della funzione legislativa, così come garantita dall'articolo 72 della Carta costituzionale che recita: "Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo Regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.". Al contrario in questo caso l'Aula ha fissato la scadenza emendamenti addirittura prima della Commissione e come spesso accade, soprattutto da quando è in carica questo Governo, anche questa volta l'iter parlamentare è stato frenetico, senza offrire il necessario tempo di analisi ed approfondimento del provvedimento, con tempi strettissimi in Commissione e conseguentemente in Aula, comprimendo in modo insopportabile i diritti delle opposizioni,

        delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3184-B di conversione del decreto-legge