Proposta di modifica n. 4.111 al ddl C.5109 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 18/04/12

Al comma 5, lettera h), capoverso comma 12-bis, sostituire i primi due periodi con i seguenti:
Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni possono iscrivere iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it.