Articolo aggiuntivo n. 3.0300 al ddl C.5109 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 18/04/12

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3.1. - (Compensazione certificata tra crediti e debiti nei confronti della pubblica amministrazione). - 1. Le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 250, che vantano crediti esigibili da oltre sessanta giorni e non riscossi, nei confronti delle pubbliche amministrazioni a qualsiasi livello territoriale, possono differire all'anno d'imposta successivo a quello nel quale è previsto il pagamento, anche parzialmente, i pagamenti di ogni loro eventuale debito, compresi gli oneri previdenziali e tributari, nei confronti della pubblica amministrazione, in misura massima pari ai crediti da loro vantati.
2. Le compensazioni di cui al comma 1 devono essere certificate da un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti o dei consulenti del lavoro.
3. Entro e non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottano il regolamento che disciplina le modalità e le procedure delle operazioni di cui ai commi precedenti.