Proposta di modifica n. 3.310 al ddl C.5109 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 18/04/12

Dopo il comma 16-bis, aggiungere i seguenti:
16-bis.1. All'articolo 52, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera a-bis) è premessa la seguente:
«a1) Le somme di denaro corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per i fini di studio o di addestramento professionale, dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli organismi di ricerca, sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale;».

16-bis.1.1. All'articolo 50, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa.