Ordine del Giorno n. G3.200 al ddl S.3184 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 04/04/12

Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento»,

        premesso che:

            l'articolo 3 concerne disposizioni inerenti facilitazioni per imprese e contribuenti e, in particolare, il comma 1 prevede una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante in favore delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori del territorio dello Stato;

            tale misura risponde all'esigenza di non creare difficoltà ad esercenti e clienti, e dunque di non compromettere il settore turistico, che è un settore fondamentale per l'economia del nostro Paese, indispensabile per la crescita e lo sviluppo dell'Italia;

            nelle zone turistiche, infatti, sono numerosissimi i clienti che non sono ancora venuti a conoscenza di tale divieto di trasferimento di denaro contante, e del conseguente limite dei 1.000 euro, introdotto dall'articolo 12 della legge n. 214 del 2011, anche in ragione del fatto che nella maggior parte dei paesi stranieri, se esistono analoghe disposizioni di limitazione dell'uso del denaro contante, di certo prevedono una soglia limite di «soli» 1.000 euro;

            una ricerca della società di consulenza Deloitte, svolta su incarico della Direzione generale mercato e servizi della Commissione europea del 2009, ha mostrato infatti che nella maggior parte dei Paesi europei la soglia limite è pari a 15.000 euro;

            tale divieto, del resto, appare anche incoerente rispetto a quanto stabilito dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1889, del 26 ottobre 2005, in merito ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, nonché dal decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, di attuazione dello stesso che, in particolare, stabilisce che i soggetti non residenti possono portare al seguito denaro contante fino a 10.000 euro;

            è di tutta evidenza che tale normativa crea problemi anche agli esercenti in relazione alle sanzioni previste in caso di incasso di contanti superiori ai 1000 euro,

        impegna il Governo a:

            adottare, per le prioritarie finalità di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame, interventi urgenti tesi ad assicurare effettive facilitazioni per imprese e contribuenti in relazione alla deroga al divieto di trasferimento di denaro contante, in particolare adeguando la nostra disciplina a quella degli altri Paesi europei, in tal modo evitando che venga compromesso il turismo e il commercio nel nostro Paese, ma anche la competitività delle nostre imprese turistiche e commerciali, e tutto ciò con carattere di urgenza in considerazione dell'imminente stagione estiva che rappresenta, come noto, un'occasione molto importante di richiamo per i turisti di tutte le parti del mondo.