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Proposta di modifica n. 11.6 al ddl S.3184 in riferimento all'articolo 11.

testo emendamento del 02/04/12

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. L'articolo 303 del Testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 è sostituito dal seguente:

        "303. Differenze rispetto alla dichiarazione di merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra dogana.

        1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva, al deposito o alla spedizione ad altra Dogana con bolletta di cauzione, non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516, a meno che l'inesatta indicazione del valore non abbia comportato la rideterminazione dei diritti di confine nel qual caso di applicano le sanzioni indicate al seguente comma 3.

        2. La precedente disposizione non si applica;

            a) quando nei casi previsti dall'articolo 57, lettera d), pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

            b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati O lo supera di meno di un terzo;

            c) quando le differenze in più o in meno nella quantità o nel valore non superano il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate.

        3. Se i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata come segue:

            a) per i diritti fino a 500 euro si applica la sanzione amministrativa da 103 a 500 euro;

            b) per i diritti da 500,1 a 1.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;

            c) per i diritti da 1.000,1 a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 euro;

            d) per i diritti da 2.000,1 a 4.000 euro, si applica la sanzione amministrativa da 4.000 a 30.000 euro;

            e) oltre 4.000, si applica la sanzione amministrativa da 5.000 euro a dieci volte l'importo dei diritti. Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione ovvero è dovuta ad inesatta indicazione del valore sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento del valore stesso, si applica, la sanzione amministrativa non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza"».