presentato il 02/04/2012 in Assemblea del Senato da Helga THALER AUSSERHOFER (UDC-SVP) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 02/04/12
«1-bis. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2630. - Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione od il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta di un terzo.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».