Proposta di modifica n. 10.2 al ddl S.3184 in riferimento all'articolo 10.

testo emendamento del 02/04/12

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "1-bis. I rappresentanti legali, gli amministratori, anche di fatto, e i soci di società per azioni con meno di quattro soci, di società a responsabilità limitata e di società di persone sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di imposta unica, interessi e sanzioni".

        1-ter. Chiunque, in qualsiasi modo, effettua, consente o promuove pubblicità di attività di gioco esercitate senza autorizzazione o concessione o in favore di soggetti che gestiscono o promuovono le predette attività illecite, è punito con la sanzione amministrativa da 100.000 a 200.000 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, effettua, consente o promuove pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte autorizzazioni di polizia o delle concessioni amministrative rilasciate dall'AAMS. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono applicate dall'ufficio territoriale dell'AAMS competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'AAMS è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. È altresì vietata ogni forma di pubblicità, diretta o indiretta, realizzata in qualsiasi forma, volta a fawme l'accesso al gioco d'azzardo. I trasgressori sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000 per ogni violazione del divieto.

        1-quater. Ferme restando le sanzioni amministrative e penali previste da altre disposizioni di legge, chiunque; residente, domiciliato o, comunque, stabilito nel territorio dello Stato partecipa, anche attraverso internet, reti telematiche o di telecomunicazione, a giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro offerti da soggetti che operano in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall'AAMS è punito:

            a) con la sanzione amministrativa pari al 1000 per cento della somma complessivamente giocata e, comunque, non inferiore a euro 10.000;

            b) in aggiunta alla sanzione di cui alla lettera a), con una sanzione pecuniaria pari al doppio delle somme complessivamente trasferite per costituire o alimentare conti di gioco.

        1-quinquies. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito seguente:

        "9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai ommi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni:

            a) chiunque produce, importa, distribuisce, installa o comunque tollera, facilita o consente l'uso in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o privato di apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti. alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei medesimi commi e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi o sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti è punito con la sanzione amministrativa peCuniaria da 10.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell'esercizio aperto al pubblico da 30 a 60 giorni;

            b) la sanzione di cui alla lettera a) si applica altresi nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

            c) chiunque produce, importa, distribuisce, installa o comunque tollera, facilita e consente l'uso in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o privato di apparecchi e congegni diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7, con funzionamento "a rolli" o che prevedono l'accumulo di crediti o con funzionamento a led luminosi o che riproducono il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali o attivabili mediante l'inserimento di moneta o banconote o che consentono vincite in denaro o in beni diversi da quelli di cui al comma 7, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell'esercizio aperto al pubblico da 30 a 60 giorni; in tali casi, si applica lo stesso regime impositivo ed amministrativo nonché le nonne tributarie in materia di controlli, accertamento, sanzioni e responsabilità previsti per gli apparecchi e congegni di cui al comma 6;

            d) nei casi di tre violazioni di cui alle lettere a), b) e c) commesse nell'arco di un triennio è disposta la cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni per un periodo da sei mesi a un anno, dell'autore della violazione e del soggetto solidalmente responsabile ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ove intervengano gli estremi per disporre la seconda sospensione dall'elenco la cancellazione dall'elenco ha carattere di definitività e per i titolari di concessione la stessa è revocata;

            e) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio".

        1-sexies. A pena della revoca della concessione e ferma restando ogni altra disposizione ai fini fiscali o amministrativi, i concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, costi o altri oneri per acquisti di beni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti. all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o che pagano dividendi a tali società, forniscono la prova che le imprese estere siano realmente esistenti, svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e le stesse hanno avuto concreta esecuzione».

        1-septies. Con riferimento ai controlli relativi ai requisiti previsti per l'accesso alle concessioni in materia di gioco pubblico ovvero per il mantenimento dei requisiti stessi da parte di soggetti con domicilio, sede o comunque stabiliti in Paesi esteri, l'AAMS si avvale:

            a) degli ordinari canali di polizia e diplomatici, per il controllo dei requisiti in materia di antimafia e di quelli concernenti i precedenti penali ed i carichi pendenti;

            b) dei predetti canali di polizia e diplomatici o, in mancanza, di primarie società di revisione, scelte con procedure ad evidenza pubblica, per il controllo dei requisiti di natura economica e finanziaria.

        1-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 78, lettera a), numero 4), lettera b) numeri 4), 8) e 10.1), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso al 31 dicembre 2013.

        1-nonies. Con provvedimento dell'AAMS possono essere istituite commissioni per la definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario. Può essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, dirigenti della Pubblica amministrazione, professori universitari, soggetti abilitati a svolgere l'attività di controllo contabili».