presentato il 02/04/2012 in Assemblea del Senato da Giuseppe VALDITARA (Misto) e altri
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testo emendamento del 02/04/12
2-bis. All'articolo 55, comma 5 del D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase:
«Per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica, il debito di imposta per le officine di produzione è accertato sulla base dei dati relativi all'energia elettrica consegnata presso i singoli punti di prelievo, comunicati dai gestori delle reti di distribuzione»;
2-ter. All'articolo 56, comma 3 del D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995, dopo l'ultimo periodo è aggiunta la seguente frase:
«L'obbligo è escluso per la rivendita presso infrastrutture pubbliche destinate esclusivamente alla ricarica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica».
2-quater. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 è aggiunta la seguente lettera:
«f) per la vendita di mezzi tecnici per l'effettuazione delle operazioni di carica di accumulatori per uso di forza motrice dei veicoli a trazione elettrica presso infrastrutture pubbliche, dal fornitore di energia elettrica sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Per la vendita di mezzi tecnici si considerano le operazioni effettuate nei confronti del pubblico, di vendita, distribuzione, abilitazione, riabilitazione, ricarica e simili aventi ad oggetto schede elettroniche o magnetiche, carte di credito o di pagamento, codici di accesso ed ogni altro mezzo, sistema o modalità predisposto dalla tecnica per legittimare o consentire l'utilizzazione degli apparati pubblici di carica dei veicoli elettrici da parte degli utenti».