Articolo aggiuntivo n. 8.0.21 al ddl S.3184 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 02/04/12

Dopo l'articolo 8, aggiungere il  seguente:

«Art. 8-bis.

        1. In attesa del riordino del Testo unico delle imposte sui redditi e della proposta tecnica di riforma della tassazione delle famiglie finalizzata all'introduzione di una area non tassabile proporzionale alle necessità della persona, al numero dei componenti della famiglia e dei relativi carichi familiari e in linea con le conclusioni della Conferenza nazionale della Famiglia del 10 novembre 2010, con efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 12, comma 2, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro".

        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati in 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 3 a 18 e su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 19 e 20.

        3. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal Documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.

        4. Dalle disposizioni di cui al comma 2, devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

        5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione, anche minoritaria, in più di una società. Per i comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti resta comunque esclusa la possibilità di costituire società, ai sensi dell'articolo 14, comma 32, del decreto-legge n. 78 del 2010.

        6. Fermo restando il limite di cui al comma 5, è ammessa esclusivamente la partecipazione, ai sensi della normativa vigente, in società che producono, anche in forma di multi-utilities, servizi di interesse generale strettamente funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali delle medesime amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza.

        7. Per le finalità di cui al comma 5, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviano trenta giorni dalla data di entrata in Vigore della presente legge, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure ad evidenza pubblica per la cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi del comma 5, ovvero per la costituzione, anche mediante fusione, delle società di al comma 8.

        8. A decorrere dalla data di cui al comma 5, le amministrazioni pubbliche pubblicano sui rispettivi siti istituzionali gli atti costitutivi, le delibere societarie e i bilanci delle società partecipate di cui al comma 6.

        9. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 del presente articolo non si applicano alle partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati alla data di entrata di vigore della presente legge.

        10. Dalle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9, devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

        11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l"'Anagrafe unica" delle stazioni appaltanti. Sono tenuti a richiedere l'iscrizione alla "Anagrafe unica", e ad aggiornare annualmente i relativi dati identificativi, tutte le pubbliche amministrazioni ed organismi di diritto pubblico che agiscono in qualità di stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati deriva, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità, anche contabile, dei funzionari responsabili.

        12. È istituito un Sistema Unico di Codifica dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il sistema assicura la tenuta, la correlazione, la consultazione e il controllo in tempo reale dei dati relativi a tali contratti detenuti, a diverso titolo, dalle stazioni appaltanti di cui al comma 10, dalla Ragioneria Generale dello Stato, dalla Banca d'Italia, dal CIPE e dalla Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

        13. Le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a tutti i contratti pubblici, anche a quelli esclusi in tutto o in parte dalla applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le modalità operative per la Istituzione ed il funzionamento della Anagrafe e del Sistema Unico di Codifica di cui ai commi 8 e 9, nonché eventuali disposizioni di raccordo tra i medesimi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        14. Dalle disposizioni di cui ai commi da 11 a 13 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

        15. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, non espressamente ritenuti come necessari all'adempimento delle funzioni istituzionali, e alla unificazione di quelli che esercitano funzioni che si prestano ad essere meglio esercitate informa unitaria.

        16. Lo Stato e le regioni provvedono altresi ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 16, in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

        17. Lo Stato e le regioni concorrono alla razionalizzazione amministrativa sulla base del principio di leale collaborazione. L'allocazione delle funzioni di cui al comma 18 del presente articolo è effettuata previo accordo in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

        18. Dalle disposizioni di cui ai commi da 15 a 17 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

        19. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

        20. Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è soppresso. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni di cui ai commi da 29 a 34 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, riacquistano efficacia.».