presentato il 02/04/2012 in Assemblea del Senato da Giuliano BARBOLINI (PD) e altri 15 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 02/04/12
10-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 500, se il reddito complessivo non supera euro 15.000 euro;
b) euro 250, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000.
2. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:
a) euro 1.000, se il reddito complessivo non supera euro 15.000 euro;
b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000.»
3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
4. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».
10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis, valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2012, a 300 per l'anno 2013 e a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 10-quater e sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 10-quinquies.
10-quater. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 01, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2012 e 2013, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispettivamente, di un ulteriore 0,5 per cento per ciascun anno rispetto alle spese risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'anno 2010 e le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli interventi, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento. Nella medesima misura prevista dal periodo precedente, per gli stessi anni le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente e di conto capitale, sono ridotte di un ulteriore 0,5 per cento per ciascuno dei due anni, fermo restando che per gli anni 2014, 2015 e 2016 la spesa primaria del bilancio dello Stato può aumentare in termini nominali, in ciascun anno, rispetto alla spesa corrispondente registrata nel rendiconto dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL previsto dal documento di economia e finanza di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come approvato nella apposita risoluzione parlamentare. Il Governo, entro 120 giorni dalla data di entrata in Vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, adotta misure intese a consentire che i provvedimenti attuativi di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15, del Piano industriale di cui all'articolo 01 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e delle disposizioni di cui al comma 4-quater, per ogni anno del triennio producano effettivi maggiori risparmi di spesa.
10-quinquies. Al fini di cui al comma 10-bis, l'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. S, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è ridotta di 500 milioni per l'anno 2012. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10-sexies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monito raggio degli oneri di cui al comma 10-bis. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma l, fatta salva l'adozione del provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.