Ordine del Giorno n. G3.23 al ddl S.3184 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 02/04/12

Il Senato,

            nel corso della discussione del disegno di legge conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenzia mento delle procedure di accertamento ed in particolare l'articolo 3, recante norme finalizzate ad agevolare l'attività delle imprese,

        considerato che:

            tali norme prevedono la deroga al divieto di utilizzo del contante, attualmente fissato al di sopra di euro 1.000 dall'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 231, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'acquisto di beni e servizi connessi al turismo effettuati presso imprese che operano nel settore del commercio al minuto ed in quello delle agenzie di viaggio e turismo;

            la deroga è relativa alle persone fisiche non residenti in Italia, aventi cittadinanza diversa da quella italiana o di paesi membri dell'UE, ovvero dello Spazio economico europeo;

            tali disposizioni, unitamente ad una serie di modalità operative, si rendono necessarie per ovviare agli effetti negativi che quel limite sta comportando per un numero rilevate di imprese operanti nel settore turistico e più in generale in quello del made in Italy;

            l'utilizzo del denaro per acquisti di beni e servizi, tuttavia, assume una significativa rilevanza anche in altri settori della nostra economia, come quello agroalimentare, data la peculiare consuetudine instauratasi nella relativa prassi commerciale;

            in questo settore ad operatori italiani ed a operatori esteri nel Veneto (e forse anche in altre zone del Paese), dove i mercati agroalimentari all'ingrosso sono caratterizzati da una forte vocazione export, è in uso che gli operatori chiedano il pagamento in contanti della merce venduta sia ad acquirenti italiani, a loro volta utilizzatori di contante per la propria attività, sia ad acquirenti esteri in considerazione della scarsa fiducia (commerciale) da questi goduta; uso indotto anche dallo specifico rapporto con gli istituti creditizi;

            costituendo ormai la condizione necessaria della compravendita in quei mercati la mancata osservanza di tale prassi provocherebbe le immagina bili gravi ripercussioni negative non solo sugli operatori di quei mercati ma anche sull'economia del Veneto e più in generale del Paese

            ad adottare le misure più idonee volte ad applicare anche all'acquisto di merci effettuato nei mercati agroalimentari all'ingrosso da operatori di cittadinanza diversa da quella italiana come indicato nell'emendamento 3.23 (testo 2).