Ordine del Giorno n. G3.106 al ddl S.3184 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 02/04/12

Il Senato,

            in sede di conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,

            valutato che all'articolo 3 sono previste diverse misure agevolative a favore delle imprese e dei contribuenti;

        considerato che:

            i commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 avevano introdotto un regime fiscale semplificato per i contribuenti cosiddetti minimi, i cui tratti peculiari erano, sinteticamente, l'esclusione dei contribuenti minimi dalla soggettività passiva ai fini dell'lrap, l'applicazione - anche per le imprese - del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito, l'assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva del 20 per cento, l'estensione dell'ambito applicativo del regime di franchigia dell'iva di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'esclusione dell'applicazione degli studi di settore e la riduzione degli adempimenti contabili;

            l'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto un regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali o professionali, stabilendo che, a decorrere dallo gennaio 2012, il regime fiscale semplificato per i cosiddetti contribuenti minimi si applichi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione o che l'abbiano intrapresa dopo il 31 dicembre 2007;

            pertanto, la platea dei beneficiari del cosiddetto «forfettone» è stata ridotta a coloro i quali hanno iniziato l'attività negli ultimi tre anni e mezzo o la iniziano adesso con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento (in luogo del 20 per cento);

            il suddetto regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile si applica anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, ma non oltre il periodo d'imposta di compimento del trentacinquesimo anno d'età;

            la disposizione, emanata con l'obiettivo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani o di coloro che perdono il posto di lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, comporta, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, un maggior gettito di 82,8 milioni di euro nel 2013 e di 100 milioni di euro dal 2014 determinato dall'esclusione dal regime agevolato del 96 per cento dei precedenti beneficiari, i quali dovranno fuoriuscire da un regime di particolare favore in termini di riduzione del carico e di adempimenti fiscali;

            si tratta di una platea ampia di soggetti (circa 500.000 contribuenti) che dal 2012 dovrà assolvere gli adempimenti relativi all'iva, all'imposizione irpef con le aliquote progressive e alla compilazione dell'allegato sugli studi di settore;

            in un momento di particolare difficoltà congiunturale, l'implicita decisione di eliminare il precedente regime speciale dei contribuenti minimi rischia di scoraggiare le attività marginali e, persino, di determinarne la chiusura,

        impegna il Governo:

            ad assumere iniziative normative volte ad ampliare la platea dei beneficiari del regime speciale per i contribuenti minimi, in modo da:

                a) continuare ad esonerare questi soggetti dall'applicazione dell'iva e degli studi di settore;

                b) reintrodurre un'imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali, in linea con la prima aliquota dell'irpef;

                c) prevedere l'indicazione in dichiarazione di informazioni di struttura d'impresa minime, per evitare di fare entrare nel regime soggetti non propriamente marginali.