presentato il 02/04/2012 in Assemblea del Senato da Cosimo LATRONICO (PdL) e altri 1 cofirmatari ... [ apri ]
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testo emendamento del 02/04/12
in sede di conversione in legge del decreto 2 marzo 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento,
premesso che:
il 5 per mille è una quota delle imposte sul reddito delle persone fisiche a cui lo Stato rinuncia al fine di sostenere le attività delle organizzazioni no-profit;
tale strumento, fermo restando le disposizioni in materia di destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, si è dimostrato nel corso degli anni un importante e indispensabile aiuto per il terzo settore e, in particolare, per le associazioni di volontariato, per le fondazioni e per gli enti che prestano la propria attività in ambito sociale, nel settore dell'università e della ricerca e dello sport;
la crisi economica che investe anche il nostro paese rende necessaria da parte del Governo un'azione svolta a preservare ogni organizzazione che offre servizi utili per i cittadini,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa volta a prevedere che una quota del 5 per mille dell'IRPEF, calcolata al netto del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, e delle imposte sostitutive previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia destinata al sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni non riconosciute e delle fondazioni che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 460 del 1997, e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, al finanziamento degli enti di ricerca scientifica e delle università e al finanziamento della ricerca sanitaria;
a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a stabilire le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme da destinare al 5 per mille.